Statuto FAIP
STATUTO
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO
ARTICOLO 1
1. E’ costituita l’Associazione “FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DI PSICOTERAPIA – FAIP”
ARTICOLO2
1. L’Associazione non ha scopo di lucro, ha sede in Roma, alla Via Pirro Ligorio n,12
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge
3. Possono essere istituite sedi secondarie, operative ed amministrative su delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3
La “FAIP” ha lo scopo di raccogliere in un’associazione comune le organizzazioni professionali impegnate nella psicoterapia nei vari orientamenti, nonché singoli professionisti; promuovere lo sviluppo e la regolamentazione degli standard professionali nella psicoterapia in armonia con gli orientamenti della Unione Europea e della European Association Psychoterapy cui aderisce quale “membro associativo nazionale”; promuovere la psicoterapia come disciplina specifica della quale l’esercizio rappresenta una professione autonoma, secondo lo spirito della Dichiarazione sulla Psicoterapia di Strasburgo del 1990; adottare ed aggiornare un codice deontologico, relativo all’esercizio professionale della psicoterapia con riguardo alla tutela degli utenti, degli psicoterapeuti, dei didatti e degli allievi in formazione; promuovere lo scambio di idee e di esperienze tra i diversi orientamenti; compiere ogni azione ritenuta utile al raggiungimento dei propri obiettivi ed alla realizzazione delle proprie attività; promuovere, per il beneficio della collettività, il sollievo dalle sofferenze collegate ai disturbi mentali attraverso lo sviluppo della professione della psicoterapia e di tutte quelle metodologie che operano al fine di ridurre il disagio della persona umana e promuovere lo sviluppo delle sue potenzialità, del suo benessere, della sua creatività e della sua formazione permanente ed comunicazione.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
ARTICOLO 4
1. Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
d) da contributi di Enti e di simpatizzanti dell’Associazione.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dall’introito delle quote di ammissione di nuovi soci e delle quote associative annue;
b) dall’utile derivante da organizzazioni di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, finalizzata al perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
ARITCOLO 5
1. L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio.
SOCI
ARTICOLO 6
1. Sono soci gli Enti e le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. La domanda è irricevibile se al momento della presentazione il richiedente non abbia versato la quota di ammissione annualmente decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato versamento della quota associativa annua, il socio decade di diritto e non ha diritto al rimborso della quota di ammissione.
2. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, la quota di ammissione verrà restituita.
3. I soci che non avranno comunicato per iscritto il loro recesso entro il 30 novembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d’associazione.
ARTICOLO 7
1. Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti debbono accettare incondizionatamente il presente statuto e uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell’eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo ed affisso nella sede sociale.
2. Il socio che non osservi lo statuto, l’eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia con il suo comportamento al buon fine dell’Associazione, può essere sospeso dal Consiglio Direttivo dall’esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore a sei mesi, fermi restando tutti i suoi obblighi sociali.
3. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.
4. È vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
ARTICOLO 8
1. l’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:
- FONDATORI
- ORDINARI-ORGANIZZAZIONI
- ONORARI
a) sono soci FONDATORI coloro che hanno costituito la presente Associazione, o che aderiscono entro 30 giorni dalla data della sua costituzione; ai fini del diritto di partecipazione e di voto in assemblea si applicano le norme relative ai Soci Ordinari.
b) Sono soci ORDINARI – ORGANIZZAZIONI le Associazioni, gli Enti, gli Istituti e le Società italiane di Psicoterapia che abbiano i seguenti requisiti:
- uno statuto con una struttura contabile ed amministrativa;
Per quanto riguarda le Scuole di formazione di psicoterapeuti è altresì necessario che esse prevedano una formazione di carattere scientifico fondata su un metodo di Psicoterapia della durata di almeno quattro anni.
Per carattere scientifico si intende:
- un programma completo della preparazione nell’orientamento specifico;
- un metodo di formazione sostenuto da pubblicazioni;
- una teoria della personalità, dei disturbi patologici e delle modalità di intervento;
- una formazione personale teorico-pratica.
Ogni socio Ordinario-Organizzazione ha diritto ad un delegato per l’Assemblea; allo stesso spetta altresì per ogni dieci associati, o frazione non inferiore a cinque, un ulteriore delegato per l’Assemblea.
c) Sono soci ORDINARI-INDIVIUDALI i singoli terapeuti che abbiano completato la loro preparazione in psicoterapia, secondo i parametri dello statuto dell’EAP-EUROPA.
I soci ordinari-individuali possono associarsi in aree e/o Indirizzi per lo sviluppo ed il confronto scientifico. Essi hanno diritto ad un delegato per l’assemblea ogni dieci, o frazione non inferiore a cinque.
d) soci ONORARI: il Consiglio Direttivo può eleggere quali soci onorari professionisti anche stranieri che si siano insigniti di singolari benemerenze nella Psicoterapia e che siano disponibili a sostenere l’Associazione con indicazioni e consulenze laddove richiesti: gli stessi sono esenti dal pagamento delle quote annuali e non hanno diritto di voto.
I soci onorari vengono nominati su proposta del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei / dello
stesso e ratificati per maggioranza semplice dall’Assemblea Generale.
Gli stessi dovranno inoltrare accettare per iscritto la loro nomina.
2. Sono ammessi come soci alla FAIP, le organizzazioni ed i singoli psicoterapeuti già iscritti all’EAP – EUROPA, che ne facciano richiesta.
3. Ferma restando la decisione vincolante del Consiglio Direttivo, possono essere ammessi come soci ordinari le associazioni, italiane ed estere, che vengano garantite per gli standard da un’associazione generale già iscritta alla FAIP.
ARTICOLO 9
1. Il socio deve versare le quote sociali annuali stabilite entro il 31 gennaio di ogni anno ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione.
2. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità: la morosità verrà sancita dall’assemblea dei soci, a maggioranza semplice.
3. Il socio che resti arretrato con il pagamento delle quote scadute per un periodo non inferiore a tre mesi e che non adempia all’obbligo relativo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente, con lettera raccomandata, è dichiarato decaduto per morosità con provvedimento del Consiglio Direttivo annotato nell’Albo dei Soci. In tal caso il socio che ne farà richiesta non potrà essere riammesso nell’Associazione prima che siano decorsi tre anni.
ORGANI
ARTICOLO 10
1. Gli organi dell’Associazioni sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.
ASSEMBLEA
ARTICOLO 11
1.L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’associazione. Può essere ordinaria e straordinaria.
2. I soci partecipano all’Assemblea per mezzo dei delegati computati secondo quanto previsto dall’art. 8 dello statuto. Il quorum per le Assemblee dei Soci va computato con il criterio dei delegati.
3. L’Assemblea ordinaria ha luogo:
a) ogni anno entro il (30 aprile) per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso presentati dal Consiglio Direttivo, nonché per la elezione delle cariche sociali;
b) quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali.
c) Quando il Consiglio Direttivo sia dimissionari;
d) Quando 1/5 dei soci ne richieda la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
4. L’Assemblea straordinaria può avere luogo in qualunque momento:
a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
b) quando la maggioranza dei soci ne richieda per iscritto la convocazione al Consiglio Direttivo specificando gli argomenti da porre all’ordine del giorno
ARTICOLO 12
1. la convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza.
2.Qualora il Presidente del Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee richieste dai soci, decorsi trenta giorni da tale richiesta la convocazione potrà essere fatta dal Presidente del Collegio dei Revisori.
3.In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del Presidente del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Presidente del Collegio dei Revisori.
4. L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.
ARTICOLO 13
1. L’Assemblea ordinaria annuale ha per oggetto:
a) la discussione e la approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
b) la discussione su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione;
c) la elezione delle cariche sociali alla scadenza
2. E’ in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta sia presentata al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata sottoscritta da almeno 1/5 dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno, ottenere l’inclusione di argomenti all’ordine del giorno.
ARTICOLO 14
1. L’Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci.
3. Trascorsa un’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si riterrà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
ARTICOLO 15
1. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I soci partecipano all’assemblea per mezzo dei propri delegati e possono farsi rappresentare anche da altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo, nel limite di una delega nominativa e salvi, in questo caso, l’approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.
ARTICOLO 16
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente più anziano; in mancanza di quest’ultimo dall’altro Vicepresidente; in mancanza l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Assiste all’Assemblea il Segretario e, se il Presidente lo ritiene, possono essere nominati due scrutatori.
3. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento nell’Assemblea.
ARTICOLO 17
1. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno prese a maggioranza semplice.
2. Le deliberazioni eventualmente concernenti la trasformazione, la fusione, lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche dello Statuto dovranno essere approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in sede di Assemblea straordinaria.
3. Tutte le deliberazioni debbono constatare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritte nell’apposito registro.
ARTICOLO 18
1. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, ad insindacabile scelta del Presidente dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 19
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio.
2. Presiede la riunione del Consiglio Direttivo e, in caso di parità di voti, il suo voto prevale.
3. In caso di impedimento è sostituito da uno dei Vicepresidenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 20
1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di quindici membri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni
2. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la ratifica alla prima Assemblea annuale.
ARTICOLO 21
1. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione successiva alla sua elezione, nominata tra i propri componenti, il Presidente, due Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio.
2. Il Presidente, i Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere da soli o con altri Consiglieri formano
ARTICOLO 22
1. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed all’ammontare della quota di ammissione e della quota associativa annua.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in una sua assenza dal Vicepresidente più anziano, in assenza di quest’ultimo dall’altro Vicepresidente, in assenza di tutti questi, dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 23
1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
2. Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
IL SEGRETARIO
ARTICOLO 24
1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dell’Albo dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee.
2. In assenza del Segretario, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal Consiglio più giovane.
IL TESORIERE
ARTICOLO 25
1. Il Tesoriere cura la tenuta dei registri contabili. Il Consiglio Direttivo può autorizzarlo ad avvalersi dall’ausilio di un consulente.
2. Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.
3. I mandati di pagamento delle spese, corredate dei documenti giustificativi, dovranno essere autorizzati dal Presidente e dal Segretario.
COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 26
1. La gestione contabile-finanziaria dell’Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri eletti ogni tre anni dall’Assemblea dei soci.
2. I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ARTICOLO 27
1. Tutte le controversie sociali e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO CONSUNTIVO
ARTICOLO 28
La gestione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione di cui all’art.11 il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo. Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.
ARTICOLO 29
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la segreteria dell’Associazione consentendone l’esame, a tutti quei soci che lo richiedono.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 30
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, a norma dell’art.17 dello Statuto, dell’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo che risultasse eventualmente dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 31
Le norme del presente statuto sono integrate dal regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 32
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
FAIP federazione delle associazioni italiane di psicoterapia